Statuti

0. Preambolo

  L’attività fuori servizio degli ufficiali ticinesi è organizzata su più livelli: 

– a livello regionale attraverso l’attività dei circoli ufficiali;
– a livello di “arma” o di “specialità” attraverso l’attività delle rispettive sezioni;
– a livello cantonale attraverso l’attività della Società ticinese degli ufficiali.

 I circoli e le sezioni sono associazioni autonome per quanto riguarda gli statuti, il finanziamento e le attività, fatta salva l’approvazione degli statuti giusta l’art. 5. 

Per principio, essi promuovono:
– lo spirito di solidarietà e di cameratismo tra i propri soci;
– il miglioramento delle conoscenze militari. 

La STU è la federazione ticinese dei circoli degli ufficiali e delle sezioni d’arma o di specialità riconosciuti.
Rappresenta gli ufficiali ticinesi in seno alla Società svizzera degli ufficiali (SSU) e per il resto agisce ed è strutturata secondo i presenti statuti.

I. Nome, Forma giuridica, Durata, Scopo e Sede della Società

Art. 1 – Nome, forma giuridica e durata

In conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti dei Codice civile svizzero è costituita, sotto la ragione sociale di Società ticinese degli ufficiali – STU una associazione, in seguito denominata “STU”, per una durata illimitata, sezione della Società svizzera degli ufficiali (SSU) della quale riconosce e condivide gli scopi.

Art. 2 – Scopo

La STU, quale società mantello dei circoli e delle sezioni di ufficiali operanti nel Cantone Ticino:

– si impegna a favore della politica di sicurezza e dell’esercito;
– promuove l’immagine e difende gli interessi degli ufficiali ticinesi;
– mantiene i contatti con le istituzioni militari;
– difende gli interessi del Cantone Ticino nell’ambito militare;
– promuove e coordina l’informazione dei propri soci e della popolazione sui temi riguardanti la politica di sicurezza e più precisamente sugli affari relativi all’esercito;
– rappresenta la globalità dei suoi soci verso l’esterno;
– è l’organo di contatto tra SSU, CU e Sez;
– incrementa lo spirito di corpo dei propri soci;
– promuove la collaborazione con le altre società militari e paramilitari;
– sostiene la diffusione della Rivista militare della svizzera italiana (RMSI) e l’attività dell’Archivio delle truppe ticinesi.

 Art. 3 – Sede

La sede della società è presso il domicilio del presidente.

II. Membri

Art. 4 – Membri

1. I membri della STU sono le sezioni costituitesi nella forma associativa a norma degli articoli 60 e seguenti dei Codice Civile Svizzero e più precisamente:

– i circoli regionali raggruppanti tutti gli ufficiali, indipendentemente dall’arma, o dalla specialità;
– le sezioni o società di ufficiali di una determinata arma o specialità;
– le altre società e organizzazioni militari aventi come membri essenzialmente ufficiali o altri militi aventi una funzione di ufficiale.

2. Della STU fanno parte i soci affiliati alle sezioni riconosciute.

Art. 5 – Entrata e uscita dei membri

1. La richiesta di entrata nella STU o di uscita dalla STU deve basarsi su una decisione assembleare sezionale.

2. Il comitato STU è competente per l’ammissione di una sezione alla STU.

3. Gli statuti delle sezioni che intendono essere ammesse nella STU, rispettivamente le successive modifiche, devono essere ratificati, prima della loro entrata in vigore, dal comitato della STU.
Gli statuti delle sezioni non possono contemplare direttive contrarie al presente statuto.

4. La decisione assembleare sezionale di uscita dalla STU dev’essere presentata per iscritto entro il 31 gennaio.

5. Il comitato della STU può espellere la sezione che ha dimostrato di non adempiere gli scopi e gli obblighi dei presenti statuti.

6. Contro la decisione del comitato della STU in merito all’ammissione, oppure all’esclusione di sezioni, è data facoltà di ricorso all’assemblea generale della STU, con notifica al presidente STU al più tardi 30 giorni prima dell’assemblea stessa

III. Ospiti Onorari

Art. 6 – Ospiti onorari

L’assemblea generale, su proposta del comitato, può designare quali ospiti onorari, senza diritto di voto, le persone meritorie che hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento degli scopi statutari.

IV. Organizzazione

 Art. 7 – Organi

Gli organi della STU sono:

– l’assemblea generale;
– il comitato;
– l’ufficio di revisione.

Art. 8 – Assemblea generale

8.1. Generalità

1. La STU tiene ogni anno un’assemblea generale ordinaria ed eventualmente assemblee generali straordinarie per discutere problemi urgenti o particolari.

2. Dirige l’assemblea generale il presidente o in sua assenza un vicepresidente. In occasione delle nomine statutarie viene eletto un presidente del giorno.

8.2. Assemblea generale ordinaria

L’assemblea generale ordinaria (AGO) si tiene di regola durante il mese di aprile di ogni anno; essa viene convocata dal comitato con almeno 30 giorni di anticipo, con l’indicazione delle trattande. Proposte di trattande o di modifiche statutarie da parte dei CU o delle Sez devono essere presentate per iscritto al comitato entro il 31 gennaio.

 8.3. Assemblee generali straordinarie

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato di propria iniziativa o su richiesta motivata di un CU o Sez, presentata al comitato con almeno 30 giorni d’anticipo sulla data prevista.

8.4. Diritto e modo di voto

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ogni socio presente, affiliato a una sezione riconosciuta, ha diritto a un voto. L’assemblea generale decide a maggioranza dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto del presidente.

2. Per una modifica degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

8.5 Competenze

Sono di competenza dell’assemblea generale:

– l’approvazione e la modifica dello statuto;
– la nomina del presidente e della sezione responsabile dell’ufficio di revisione;
– l’esame e l’approvazione del rapporto annuale e dei conti d’esercizio;
– la decisione sullo scioglimento e la liquidazione della società;
– la decisione relativa ai ricorsi presentati contro le decisioni del comitato, in merito all’ammissione o all’espulsione di sezioni;
– la decisione sull’ammontare della tassa sociale STU;
– la strategia da seguire per la soluzione di problemi particolari, i relativi compiti da assegnare al comitato e gli eventuali oneri delle sezioni.

Art. 9 – Comitato

9.1. Composizione

1. Il comitato si compone dei seguenti membri, aventi diritto di voto:

– il presidente;
– i presidenti dei circoli e delle sezioni;
– il capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino;
– il segretario o il segretario-cassiere (scelto dal presidente).

2. Possono pure far parte del comitato, per cooptazione e senza diritto di voto:

– uno o due vicepresidenti;
– un cassiere (qualora questa funzione non sia ricoperta dal segretario);
– un responsabile per la comunicazione;
– ulteriori collaboratori per compiti speciali, o per comporre specifiche commissioni;
– delegati presso altre associazioni, in particolare alla SSU.

3. Il presidente rappresenta la STU presso la SSU, resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

9.2. Doveri e competenze

Il comitato dirige gli affari correnti della STU:

– amministra i fondi della federazione e rappresenta la STU nei confronti dei terzi;
– mette in atto le decisioni scaturite dalle assemblee generali e straordinarie;
– coordina le attività delle sezioni;
– decide l’ammissione di nuove sezioni;
– decide l’esclusione o l’espulsione dei membri;

nomina:

– il o i vicepresidenti, su proposta del presidente;
– i consulenti esterni (responsabile comunicazione, collaboratori per la direzione di gruppi di lavoro, per compiti speciali e per la composizione di specifiche commissioni).

9.3. Convocazioni e diritto di voto

1. Il comitato si riunisce secondo necessità, su convocazione del presidente, o qualora almeno tre dei suoi membri lo richiedano.

2. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto. A parità di voti decide il presidente.

Art. 10 – Ufficio di revisione

1. L’assemblea generale designa la sezione incaricata a turno della revisione dei conti.

2. La sezione incaricata nomina due revisori dei conti, i quali presenteranno un rapporto scritto all’attenzione dell’assemblea generale ordinaria.

Art. 11 – Finanze

1. La STU fa fronte ai propri impegni con le tasse e il patrimonio sociale.

2. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre d’ogni anno.

3. La tassa sociale STU si compone della quota STU e della quota SSU. Ogni ufficiale versa una sola tassa sociale STU.
Essa viene pagata annualmente da parte dei CU e dalle Sez, in proporzione all’effettivo dei propri membri al 1. gennaio di ogni anno.

4. In casi particolari, secondo decisione dell’assemblea generale, la STU può richiedere alle sezioni un contributo speciale per sovvenzionare azioni straordinarie.

5. Le sezioni devono versare il contributo fissato dall’assemblea entro il 30 settembre di ogni anno.

6. Per le sezioni espulse o dimissionarie l’obbligo dei contributi sussiste fino alla fine del periodo contabile di esercizio; le dimissioni e l’espulsione delle sezioni non svincolano le stesse dai loro impegni finanziari.

7. Le sezioni espulse o dimissionarie non hanno diritti sul patrimonio della federazione.

V. Disposizioni finali

Art. 12 – Scioglimento della Società

1. Per lo scioglimento della società è necessario il consenso dei 2/3 dei presenti all’assemblea generale.

2. In caso di scioglimento il patrimonio sociale e l’archivio sono consegnati alla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, per la custodia e la consegna ad altra società avente le medesime finalità.


Il presente statuto, approvato dall’assemblea generale della STU dell’8 maggio 2010, sostituisce ed annulla quello dell’8 aprile 1995.

Lo stesso entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 maggio 2010

SOCIETA TICINESE DEGLI UFFICIALI

Il presidente                                     Il segretario

col SMG Marco Netzer                    Iten Simone Leonardi